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Il manifestarsi di alcune crisi sui prodotti alimentari
negli ultimi anni ha evidenziato la necessità
di affrontare a livello comunitario la questione
sotto una prospettiva differente rispetto a quella
adottata negli anni ’80 e ’90. Pur
partendo da una base normativa dettagliata che
ha consentito alle imprese operanti nel comparto
dei prodotti d’origine animale di raggiungere
elevati livelli igienico-sanitari con un controllo
continuo del processo produttivo, si è
resa necessaria un’evoluzione sulla gestione
di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare.
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L’approccio
delineato dal Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare
si fonda su una valutazione completa ed integrata
di tutte le fasi che compongono la filiera, superando
alcune carenze circa i controlli sulla produzione
primaria.
Con l’emanazione del Reg. (CE) n. 178/2002
è stata costituita la base giuridica contenente
i principi sulla sicurezza alimentare ed, in particolare,
è stato sottolineato che “l’impossibilità
di ricostruire il percorso compiuto da alimenti
e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento
del mercato interno di tali prodotti”.
Per dare attuazione ai succitati principi, è
necessaria la predisposizione di un sistema generale
per la rintracciabilità dei prodotti che
abbracci al contempo il settore mangimistico e
quello alimentare. |
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Il punto 15 dell’articolo
3 del Reg. (CE) n. 178/2002 così definisce
la rintracciabilità: “la possibilità
di ricostruire e seguire il percorso di un alimento,
di un mangime, di un animale destinato alla produzione
alimentare o di una sostanza destinata o atta
ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime attraverso tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione”.
L’obiettivo è, pertanto, poter procedere
a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni
ai consumatori e ai funzionari responsabili dei
controlli, evitando così disagi più
estesi e ingiustificati.
Quindi, dal 1° gennaio 2005, tutti gli operatori
devono mettere in atto sistemi e procedure che
consentano di individuare le imprese fornitrici
con tutte le garanzie di conformità dei
prodotti, ovvero costituendo un percorso che,
in caso di crisi, consenta da un lato il rapido
richiamo del prodotto (come già avviene)
e, dall’altro, di risalire alle cause generatrici.
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Per la messa
in atto di un sistema di rintracciabilità,
risulta fondamentale una proporzionata individuazione
di lotti di produzione che sono “un insieme
di unità di vendita di una derrata alimentare,
prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze
praticamente identiche”, obbligatoriamente
apposti da parte dell’operatore.
Qualsiasi sistema di rintracciabilità
è strettamente connesso al sistema di
autocontrollo aziendale che è basato
sui principi dell’HACCP
(Hazard Analysis and
Critical Control Points), in quanto consente
la valutazione di conformità dell’intero
processo produttivo nel rispetto dei parametri
di legge e di quelli indicativi aziendali.
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